36050 Bolzano Vicentino (VI). Responsabilità del subappaltatore per vizi dell'opera e denuncia per l'azione di regresso La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all'azione di regresso dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore per vizi o difformità dell'opera. litisconsorzio facoltativo, l'ammissione della chiamata in causa è rimessa alla discrezionalità del Giudice che potrà anche rifiutare di allargare il contraddittorio all'appaltatore inadempiente. In particolare, nell'eventuale giudizio intentato dal lavoratore, convenuto sarà il solo committente, il quale potrà sì chiamare in causa il vero responsabile dell'inadempimento, ma trattandosi di c.d. SI PUÒ ESCLUDERE IL SUBAPPALTO? Se dunque fino a prima dell'ultima riforma il lavoratore che agiva direttamente contro il committente per vedersi riconosciuti stipendi e contributi relativi al periodo di vigenza dell'appalto poteva vedersi eccepita la mancata preventiva escussione dell'appaltatore (vale a dire il mancato tentativo, giudiziale ed esecutivo, di recuperare il credito), oggi il lavoratore può agire direttamente contro il committente. Come accennato, il legislatore è recentemente intervenuto sul tema della solidarietà con il Decreto Legge n. 25 del 17.03.2017 (convertito con Legge n. 49 del 20.04.2017), entrato in vigore in pari data, con il quale è stato modificato l'art. 1655 c.c. Prima di questo momento l’appaltatore non ha alcun interesse ad agire poiché non gli è derivato nessun pregiudizio. No. "L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in danaro". lavoro, 09/08/2003, n. 12048, ove si afferma che “La previsione contenuta nell’art. Il direttore dei lavori (DL), o direttore dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture (DEC), è l’”anello di congiunzione” tra l’ente pubblico committente e l’organizzazione dell’impresa appaltatrice e riveste, perciò, un ruolo di primaria importanza nella fase esecutiva di una pubblica commessa. committente, agire direttamente nei confronti del subappaltatore, né, per il subappaltatore, agire contro l’originario committente[3]. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). 7 ter, il quale conferisce al sub-vettore il diritto di agire direttamente nei confronti del committente per ottenere il pagamento delle spese di trasporto. non hanno di norma una capacità finanziaria tale da sostenere autonomamente i costi connessi all’esecuzione di un appalto e che possono, quindi, risentire più decisamente del mancato o ritardato pagamento da parte dell’appaltatore 08/10/2018, n. 24717 Un precedente in materia: Sent. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta ... l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del ... ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro derivato l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità Pubblicata il 08/12/2009 Il committente convenuto in giudizio, peraltro, dovrà anche pagare le spese legali del dipendente "altrui" vittorioso. @ Copyright 2001 - 2020 Vi sono anche casi in cui l’appaltatore fa solo da tramite finanziario e subappalta l’intero oggetto dell’appalto (questo accade per esempio quando il committente non ha fiducia nel subappaltatore o comunque non intende entrare in rap… La riforma sopra ricordata prevede, tuttavia, che non sia possibile più alcun diverso accordo a livello di contrattazione collettiva nazionale, ma soprattutto propone l'eliminazione del c.d. Giova altresì ricordare come non sia sufficiente l'indicazione di "contratto di appalto" nel titolo/intestazione dell'accordo, perché è compito dell'interprete valutare la realtà volontà delle parti di accedere al contratto di appalto piuttosto che ad un altro contratto tipico o atipico, a prescindere dal mero "nomen" del contratto in questione. Secondo diversi osservatori tale riforma comporta la deresponsabilizzazione del debitore principale inadempiente, posto che il lavoratore sceglierà sicuramente la società più solida, evitando di agire presso il proprio datore di lavoro se riconosciuto come poco capiente. Il committente, se esegue il pagamento, ha poi diritto di agire nei confronti dell’appaltatore per farsi rimborsare quanto pagato ai dipendenti di quest’ultimo. 21 novembre 2005 n. 286 l’art. Il D.L. Tuttavia, questi può agire in regresso sull’esecutore materiale del lavoro se contesta i vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta. L’appaltatore può agire nei confronti del subappaltatore solo previa denuncia dei vizi del committente. Cassazione civile sez. di Simone Marian - In tema di appalto il legislatore è intervenuto recentemente apportando delle modifiche piuttosto rilevanti in tema di solidarietà tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori rispetto ai crediti vantati dai lavoratori subordinati. 4 La solidarietà tra committente imprenditore e datore di lavoro e appaltatore si esprime dunque nella possibilità per il lavoratore dell'appaltatore (o di uno dei subappaltatori) di agire verso uno dei soggetti della catena (subappaltatore o committente) per richiedere le sue spettanze (stipendi e contributi) relativi al periodo di vigenza dell'appalto, col limite temporale dei due anni dalla conclusione dell'appalto stesso. Testo e massima dell'Ord. Il contratto di appalto viene spesso avvicinato ai contratti d'opera, di compravendita, di trasporto, ecc. Per brevità, senza riportare la copiosa giurisprudenza in materia, ma volendo fornire almeno un primo riferimento generale, si può affermare che l'elemento distintivo dell'appalto è dato dalla circostanza che si preveda una organizzazione dei mezzi (a differenza del contratto d'opera dove è prevista una struttura più snella e l'intervento del solo prestatore) e la realizzazione di una opera o servizio particolare e specifico (a differenza della compravendita dove l'oggetto del contratto è prevalentemente la consegna di un bene tendenzialmente già esistente o prodotto in serie). Nessun rapporto diretto, dunque, sussiste tra committente e subappaltatore essendo quest’ultimo legato da vincolo negoziale solamente con l’appaltatore, posto che “il consenso, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgo (a)no soltanto a rendere legittimo, ex art. Prima di esporre tali modifiche è bene ricordare cosa si intenda per appalto. Nel caso di affidamento dei lavori a un subappaltatore non viene meno la responsabilità dell’affidatario nei confronti del committente per i difetti dell’opera. Il Tribunale di Treviso ha ritenuto responsabile dei danni l'impresa appaltatrice e la Corte di Appello di Venezia ha confermato il rigetto della domanda nei confronti del committente. Appalto e subappalto, in ogni caso, restano due contratti distinti. Studiocataldi.it C. Cass. In presenza di un contratto di appalto c.d. 1) L’accomandante può agire a tutela del patrimonio sociale 2) Collaborazione Equitalia- CNDCEC 3) Reati penali ancorati alla falsa dichiarazione 4) Responsabilità solidale appaltatore – subappaltatore: Pronto il Regolamento 5) Attività marginali: Approvati i limiti di ricavi o compensi per il … ed è bene quindi esaminare anzitutto l'accordo delle parti per poter affermare con certezza che si sia in presenza di un appalto, con tutte le relative conseguenze che si andranno ad esporre. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Onde mitigare gli effetti di una simile riforma, nel senso di evitare azioni dei dipendenti dell'appaltatore, occorre immaginare di inserire a livello contrattuale delle apposite clausole. 29, 2 comma del d.lgs. La fattura deve essere emessa nei confronti del committente la prestazione. – il subappaltatore risponde esclusivamente all’appaltatore di quanto eseguito. Quotidiano giuridico Ne consegue che l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivametne denunciato l'esistenza di vizi o di una difformità, avendogli in questo modo, palesato l'intenzione di far valere la responsabilità dell'appaltatore. Prosegue la sentenza chiarendo che ” … prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente”. n. 103 del 2010, convertito in Legge n. 127/2010, ha introdotto nel D. Lgs. Esempio: Tizio affida i lavori a Caio; Caio li subappalta a Sempronio. Nuove tutele per il subappaltatore contenute nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici, di cui DLgs 18/4 ... nei seguenti casi: 1. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o ... L’imprenditore, anche nell’ipotesi sopra prospettata non può essere certo che la cessione verrà accettata dalla P.A. Quasi ogni appalto importante è accompagnato da uno o più contratti di subappalto, con i quali l’appaltatore affida ad altra impresa (o a più imprese) l’esecuzione di parti dell’opera o del servizio appaltati. Nel caso specifico il committente non può che essere il genitore che ha richiesto la prestazione, non potendosi certo supporre che sia il neonato ad aver stipulato il contratto d’opera professionale, in quanto privo non solo della capacità di agire, ma anche di quella di intendere e di volere. Questo sito utilizza cookie e strumenti analoghi per trattare i tuoi dati, proseguire nella navigazione comporta il consenso al loro utilizzo. civ. Libertà contrattuale, divieti e responsabilità per eventuali infrazioni. Il meccanismo così delineato operava anche nei rapporti fra appaltatore e subappaltatore, posto che in tale rapporto (come si è detto) l’appaltatore altro non è che il committente del subappaltatore: in tal senso si veda Cass. 1656 cod. Nel caso di mancato pagamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti da un’impresa edile alla Cassa Edile presso la quale civ., il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione”. Perché l’opera sia accettata senza riserve occorre che la accetti in primis il committente e successivamente l’appaltatore, inoltre il presupposto essenziale per cui l’appaltatore possa agire in responsabilità contro il subappaltatore è che precedentemente il committente abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità. Quando il lavoratore dell'appaltatore può agire nei confronti del committente principale Studio legale Vivani e Marson. beneficio di preventiva escussione. I, 11 novembre 2009, n. 23903, Descrivici la situazione e ti risponderemo con una consulenza personalizzata, Via Acque 6/D int. civ., Sez. 27 Clicca su "Approfondisci" per l'informativa estesa. C. Cass. L’appaltatore può agire nei confronti del subappaltatore solo previa denuncia dei vizi del committente. Il dossier fa il punto sulle diverse forme di responsailità he l’appaltatore assume nei confronti del committente, o in quanto venditore-costruttore, ... il committente può chiedere alternativamente o il ... agire in giudizio per il risarcimento del danno. – il subappaltatore può essere liberato della corretta esecuzione della prestazione solo dall’appaltatore; – la fattura del subappaltatore andrà emessa nei confronti dell’appaltatore. L'azione di responsabilità per rovina e difetti di immobili, prevista dall'art. L’appaltatore può agire contro il subappaltatore solo dopo che il committente ha denunciato l’esistenza di vizi e difformità. La garanzia della solidarietà del committente e del subappaltatore delineata dall’art. Si deve quindi pensare all'introduzione di eventuali garanzie fideiussorie o all'accantonamento di una quota del corrispettivo ovvero si potrebbe subordinare il pagamento alla prova dell'avvenuto pagamento, con tutte le difficoltà probatorie e operative del caso, ovvero ancora immaginare di prevedere a livello contrattuale l'impegno dell'appaltatore ad intervenire (con un atto di intervento volontario) nell'eventuale giudizio intentato dal proprio dipendente nei confronti dell'appaltatore. P.I. L’appaltatore può agire nei confronti del subappaltatore solo previa denuncia dei vizi del committente. Questo significa che il committente non potrà agire nei confronti del subappaltatore, ma solamente nei confronti dell’appaltatore. Rimane ovviamente in capo al committente la possibilità di ricorrere all'azione di regresso per recuperare dall'appaltatore inadempiente quanto pagato al lavoratore (con il dubbio che tale azione comprenda anche le suddette spese legali). Andrà, peraltro, rigettata la domanda dell'appaltatore che agisca, in via di regresso nei confronti del subappaltatore, qualora non sia stato rispettato il termine decadenziale di 60 giorni, stabilito dall'art. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il committente quindi non ha azione diretta verso il subappaltatore e, ai fini della garanzia per vizi e difformità, dovrà rivolgersi all’appaltatore che poi potrà agire in via di regresso nei confronti del subappaltatore. 276/2003 che ora così dispone: In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il giovane Informatico Professionista deve agire con particolare riguardo nei confronti del collega anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, deve essergli di guida e … Non è possibile, infatti, per il committente, agire direttamente nei confronti del subappaltatore, né, per il subappaltatore, agire contro l’originario committente. Secondo l'art. 3. IT02324600440, Quando il lavoratore dell'appaltatore può agire nei confronti del committente principale, Responsabilità medica: come si risarcisce il mancato consenso. --- Rapporti tra impresa e committente. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) ha introdotto una disciplina particolare e specifica relativamente ai rapporti tra l’affidatario principale, il committente e il subappaltatore per quanto riguarda i pagamenti e l’osservanza degli obblighi retributivi e contributivi e delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’appaltatore può agire contro il subappaltatore solo dopo che il committente ha denunciato l’esistenza di vizi e difformità. In caso di subappalto il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.